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referendum cannabis

Ultimo Aggiornamento: 19/02/2022 14:47
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Il comma 4 esiste in funzione del comma 1.

Se non modifichi il comma 1 coltivare cannabis può essere punito tramite pena pecuniaria anche facendo passare il secondo quesito.
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TheProfKiller, 16/02/2022 20:47:

Sinceramente non vedo come il comma 1 e 4 siano legati.

Prof è chiarissimo, c’e proprio scritto che si rifà al comma 1.

Ti ho anche scritto come, se elimini la pena carceraria dal comma 4 lasciando solo quella pecuniaria, TUTTI i comportamenti del comma 1 sono validi anche per il comma 4, quindi anche la coltivazione è considerata un reato in quanto vietata dal comma 1 e punibile. Se non modifichi il comma 1 la coltivazione della cannabis è illegale anche cambiando il comma 4.
[Modificato da 84lestat 16/02/2022 21:12]
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84lestat, 16/02/2022 21:09:

Prof è chiarissimo, c’e proprio scritto che si rifà al comma 1.

Ti ho anche scritto come, se elimini la pena carceraria dal comma 4 lasciando solo quella pecuniaria, TUTTI i comportamenti del comma 1 sono validi anche per il comma 4, quindi anche la coltivazione è considerata un reato in quanto vietata dal comma 1 e punibile. Se non modifichi il comma 1 la coltivazione della cannabis è illegale anche cambiando il comma 4.

Si, è vero, si rifà nel senso che integra le due tabelle che non sono nominate nel comma 1.
Quello che intendo dire è che il comma 1 è indipendente, se il 4 non esistesse ci sarebbe un vuoto normativo sulla cannabis. L'articolo in cui le 4 tabelle sono espressamente citate insieme è l'articolo Art. 72.


Attivita' illecite
1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E'
altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o
psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.
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TheProfKiller, 16/02/2022 22:30:

Si, è vero, si rifà nel senso che integra le due tabelle che non sono nominate nel comma 1.
Quello che intendo dire è che il comma 1 è indipendente, se il 4 non esistesse ci sarebbe un vuoto normativo sulla cannabis. L'articolo in cui le 4 tabelle sono espressamente citate insieme è l'articolo Art. 72.


Attivita' illecite
1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E'
altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o
psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.

A si, questo assolutamente, il primo non dipende dal quarto che colma un vuoto.
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che delusione
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17/02/2022 10:27
 
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con la bocciatura dei referendum sull'eutanasia e cannabis, temo che neanche stavolta si riuscirà a raggiungere il quorum

con buona pace di capitan baccalà e dei radicali liberi, i restanti 5 quesiti sulla giustizia non è che interessino granchè all'opinione pubblica


PS
complimenti vivissimi ad amato che si scaglia contro la raccolta firme online: un dinosauro fuori tempo massimo, in attesa del suo meteorite
[Modificato da KaiserSp 17/02/2022 11:58]
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17/02/2022 16:43
 
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Io credo che grazie alla raccolta firme online il numero minimo di firme necessarie per promuovere un referendum diventerà molto più alto.

Comunque quanto fa cagare un sistema dove il Parlamento è costituito da tonti che si fanno le seghine a vicenda e al popolo rimangono i referendum abrogativi con Leggi costruite per essere difficilmente modificate da quello strumento?
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17/02/2022 18:17
 
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Re:
-Voices-, 17/02/2022 16:43:

Io credo che grazie alla raccolta firme online il numero minimo di firme necessarie per promuovere un referendum diventerà molto più alto.


il che sarebbe accettabile solo se togliessero anche il quorum

se no sarebbe solo un ulteriore colpo basso alla credibilità dello strumento referendario


-Voices-, 17/02/2022 16:43:


Comunque quanto fa cagare un sistema dove il Parlamento è costituito da tonti che si fanno le seghine a vicenda e al popolo rimangono i referendum abrogativi con Leggi costruite per essere difficilmente modificate da quello strumento?


merito della costituzione, no? [SM=g5608796]

però, per modificare la costituzione non c'è bisogno di un quorum, per far passare un referendum del cavolo sì, quando sarebbe stato più sensato il contrario [SM=g5608796]

vivissimi complimenti a chi all'epoca non ha spaccato la testa agli ideatori di questo sistema strampalato [SM=g5608796]
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17/02/2022 18:57
 
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No no per modificarla c'è bisogno di ben più di un quorum ad un referendum, l'art.138 non è lì a caso.

La rigidità Costituzionale è uno dei suoi aspetti cardine e credo sia giusto che ci sia, perché la Costituzione non dovrebbe essere un giochino da cambiare a piacere, ma serve una riflessione profonda ogni volta che tocchi un articolo (vedi infatti anche i tempi forse un po' lunghi).

Poi è vero che le minoranze sono tutelate, ma la minoranza non modifica una beneamata mazza, al massimo è tutelata e in casi particolari può bloccare una modifica.


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17/02/2022 19:31
 
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guarda che nel referendum costituzionale non è previsto il quorum

per le elezioni, che sono le votazioni più importanti in assoluto, non c'è il quorum
per i referendum costituzionali, che vanno a modificare l'insieme di leggi più importanti in assoluto, non c'è il quorum
per i referendum abrogativi, che teoricamente sarebbero le votazioni "meno importanti", sì

questa disparità è e rimane un paradosso, per quanto possiamo far finta di negarlo

io non dico che la costituzione debba essere modificata in modo facile o rapido, sia chiaro, ma quasi 80 anni di repubblica hanno dimostrato che i padri costituenti sono stati sin troppo ottimisti in certi casi, per non dire completamente ingenui in altri
[Modificato da KaiserSp 17/02/2022 19:32]
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17/02/2022 19:49
 
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No.

I referendum costituzionali non modificano la Costituzione. Sono uno strumento a tutela delle minoranze (ecco perché l'assenza di quorum) per bloccare una revisione o legge costituzionale se in doppia lettura in entrambe le camere non sono stati raggiunti i 2/3 dei voti a favore.

Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.


La Rigidità della Costituzione, ripeto, è un suo aspetto cardine, proprio perché come ben dici ha molto senso che sia più facile modificare una legge rispetto ad un articolo della Costituzione.

[Modificato da -Voices- 17/02/2022 19:50]
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all'atto pratico, i referendum costituzionali modificano la costituzione, che non vuol dire "stravolgono la costituzione" oppure "passano la spugna sulla costituzione", tuttavia il loro risultato è ugualmente vincolante quindi una modifica è prevista dall'utilizzo di questo strumento

se no sarebbe un sondaggio, non un referendum
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18/02/2022 16:39
 
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Boh per me non stai capendo il senso della discussione, ma non importa, ciò su cui hai ragione è che il Parlamento si fa le seghe ed è quello il legislatore, devono svegliarsi anche se sono per la maggior parte persone prese dalla strada o dai circoli socialisti dove al massimo sanno urlare cazzate tipo che i percorsi duali non devono prevedere periodo in azienda l o l .
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19/02/2022 14:47
 
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per me semplicemente come al solito hai usato termini a caso per darti un tono, facendo copia e incolla da qua e là, però alla fine non ne sai nulla come al solito

amen, nulla di nuovo
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