@pedy: le spese di mantenimento secondo me non possono essere sottratte, anche perché chi le ha fatte non le ha fatte per "arricchire" il defunto e il suo patrimonio, ma per rispondere a un obbligo di legge.
infatti vale anche l'inverso: l'istituto della collazione serve a far rientrare nell'eredità i beni donati dal de cuius a qualcuno degli eredi (per fare le "parti giuste" tra i legittimari), ma non si applica appunto alle spese per il mantenimento e l'istruzione degli stessi perché quelle sono doverose.
il mantenimento è un obbligo e non può essere "pareggiato" con l'asse ereditario insomma, e siccome i discendenti sono chiaramenti indicati come obbligati solo in subordine, i nipoti degeneri possono dire "mantenete la vecchia e noi pigliamo tutta la parte di nostro padre, sucate"
@dx: come detto i legittimari hanno la loro azione se vengono pretermessi: se ho ben capito, questa storiella la stanno facendo gli acquirenti in modo tale che, qualora ne uscisse fuori qualcuno, tu sia chiamato a garantirli contro l'evizione del bene, ovvero nel caso che un legittimario arrivi e glielo tolga.
ma è totalmente superflua come cosa, perché è una garanzia già prevista in generale dalla legge in qualsiasi compravendita (art. 1483 c.c.), non è che il venditore, se un terzo rivendica legittimamente il bene, si tiene i soldi e a posto così.
poi "atto di accettazione tacita"? cioè, se è tacita non devi fare niente appunto, già il solo vendergli il bene comporta che tu hai accettato l'eventuale eredità che lo comprende, disponendone
uti dominus... che poi manco è appropriato in questo caso, dato che ti arriva per donazione e non per eredità, come hai detto
ma anche se la facessi, la quota dei legittimari rimarrebbe rivendicabile.
insomma è un atto a) giuridicamente parlando, improprio, b) superfluo c) inutile
non capisco chi gliel'ha consigliato 'sto complicamento bizantinesco