Avvocatame esperto di eredità, successioni cazzi e mazzi a me per favore

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PedigreeRules!
00mercoledì 27 novembre 2013 18:58
situazione

persona anziana pensionata e proprietaria di immmobile.
4 figli, di cui uno premorto (2 nipoti).
ora ha necessità di continue cure mediche per cui dovrà essere trasferito in una struttura apposita.
posto che per ora i suoi risparmi e la pensioni dovrebbero bastare al suo sostentamento, cosa succede quando li sordi finiscono.
i figli hanno il dovere sancito dall'art. 433 c.c.di sostentare i genitori, lo stesso vale per i nipoti che saranno poi chiamati all'eredità?
o questi aspettano freschi freschi che la vecchia nonna muoia per inculare agli zii un tocco di eredità senza aver speso una lira per aiutarla? [SM=x2584921]


[SM=x2584258]
liliripes
00mercoledì 27 novembre 2013 23:10
Re:
PedigreeRules!, 27/11/2013 18:58:



o questi aspettano freschi freschi che la vecchia nonna muoia per inculare agli zii un tocco di eredità senza aver speso una lira per aiutarla? [SM=x2584921]






succede questo paro paro [SM=x2584263]

ciò perché l'obbligo alimentare toccherebbe ai nipoti solo in assenza di figli, ma finché chi ha bisogno ha dei figli in vita sono tenuti loro ad aiutarlo, i nipoti sarebbero obbligati solo in subordine, l'art. 433 è chiaro:

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

ecc.



d'altra parte, all'erede legittimario premorto subentrano i discendenti tramite l'istituto della rappresentazione, dunque li sordi li pigliano lo stesso [SM=x3221968]

per "riequilibrare", magari, si può far testare il/la vecchio/a che lascerà a quei nipoti la stretta quota di legittima e niente più... meglio che niente [SM=x3467786]
PedigreeRules!
00giovedì 28 novembre 2013 19:03
Re: Re:
liliripes, 27/11/2013 23:10:




succede questo paro paro [SM=x2584263]

ciò perché l'obbligo alimentare toccherebbe ai nipoti solo in assenza di figli, ma finché chi ha bisogno ha dei figli in vita sono tenuti loro ad aiutarlo, i nipoti sarebbero obbligati solo in subordine, l'art. 433 è chiaro:

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

ecc.



d'altra parte, all'erede legittimario premorto subentrano i discendenti tramite l'istituto della rappresentazione, dunque li sordi li pigliano lo stesso [SM=x3221968]

per "riequilibrare", magari, si può far testare il/la vecchio/a che lascerà a quei nipoti la stretta quota di legittima e niente più... meglio che niente [SM=x3467786]



e se gli eredi fanno opposizione all'esecuzione testamentaria, non hanno diritto a sottrarre dal patrimonio, prima della divisione ereditaria, le spese sostenute per il mantenimento del de cuius?

[SM=x3382159]


mi sembra quasi che labbian s io

[SM=x3381546]

cmq grazie caro liliherpes per il tuo parere qualificato [SM=x2584258]
DX-Napoli
00giovedì 28 novembre 2013 19:38



chiedo anche io un parere.


2003 ricevo in donazione una nuda proprietà di un immobile da un prozio celibe senza figli.

2013 pace all'anima sua muore e quindi si consolida la proprietà.

decido di vendere la proprietà però mi dicono che all'atto della vendita dovrò fare un'accettazione tacita di eredità nel caso saltino fuori eredi di cui non si conosceva l'esistenza che pretendano qualcosa.

è reale questa cosa?
MrBlonde24
00giovedì 28 novembre 2013 19:49
Re:
DX-Napoli, 28/11/2013 19:38:




chiedo anche io un parere.


2003 ricevo in donazione una nuda proprietà di un immobile da un prozio celibe senza figli.

2013 pace all'anima sua muore e quindi si consolida la proprietà.

decido di vendere la proprietà però mi dicono che all'atto della vendita dovrò fare un'accettazione tacita di eredità nel caso saltino fuori eredi di cui non si conosceva l'esistenza che pretendano qualcosa.

è reale questa cosa?




scusa come fai a fare un'accettazione tacita di eredità se non si tratta di eredità ma di donazione ?
cmq mi sa che devi aspettare un termine dalla morte per poter vendere senza il pericolo che vengano cacacazzi a contestare
DX-Napoli
00giovedì 28 novembre 2013 19:53
Re: Re:
MrBlonde24, 28/11/2013 19:49:




scusa come fai a fare un'accettazione tacita di eredità se non si tratta di eredità ma di donazione ?
cmq mi sa che devi aspettare un termine dalla morte per poter vendere senza il pericolo che vengano cacacazzi a contestare




il termine sarebbe 10 anni dalla morte per stare tranquillo ma non è questo il punto.

mi dicono che qualora sbucassero legittimari possono rivalersi anche sulle donazioni ergo devo fare questo atto come dovuto a garanzia del soggetto acquirente.

come a dire che non ho nulla da temere.

però voglio capire se veramente sia necessario e anche cosa comporta per me. perchè non voglio rischiare di pupparmi debiti per una donazione di 10 anni fa (che è tutto qua il mio dubbio).
PedigreeRules!
00giovedì 28 novembre 2013 20:27
Re: Re: Re:
DX-Napoli, 28/11/2013 19:53:




il termine sarebbe 10 anni dalla morte per stare tranquillo ma non è questo il punto.

mi dicono che qualora sbucassero legittimari possono rivalersi anche sulle donazioni ergo devo fare questo atto come dovuto a garanzia del soggetto acquirente.

come a dire che non ho nulla da temere.

però voglio capire se veramente sia necessario e anche cosa comporta per me. perchè non voglio rischiare di pupparmi debiti per una donazione di 10 anni fa (che è tutto qua il mio dubbio).



dx tutta sta pappardella non la so, ma so di certo che le donazioni sono revocabili entro un certo arco temporale se ledono la quota di legittima degli eredi.
quindi credo che quello che t'han detto abbia un fondamento :sconcerti:

liliripes
00giovedì 28 novembre 2013 20:52
@pedy: le spese di mantenimento secondo me non possono essere sottratte, anche perché chi le ha fatte non le ha fatte per "arricchire" il defunto e il suo patrimonio, ma per rispondere a un obbligo di legge.

infatti vale anche l'inverso: l'istituto della collazione serve a far rientrare nell'eredità i beni donati dal de cuius a qualcuno degli eredi (per fare le "parti giuste" tra i legittimari), ma non si applica appunto alle spese per il mantenimento e l'istruzione degli stessi perché quelle sono doverose.

il mantenimento è un obbligo e non può essere "pareggiato" con l'asse ereditario insomma, e siccome i discendenti sono chiaramenti indicati come obbligati solo in subordine, i nipoti degeneri possono dire "mantenete la vecchia e noi pigliamo tutta la parte di nostro padre, sucate" [SM=x2584263]

@dx: come detto i legittimari hanno la loro azione se vengono pretermessi: se ho ben capito, questa storiella la stanno facendo gli acquirenti in modo tale che, qualora ne uscisse fuori qualcuno, tu sia chiamato a garantirli contro l'evizione del bene, ovvero nel caso che un legittimario arrivi e glielo tolga.
ma è totalmente superflua come cosa, perché è una garanzia già prevista in generale dalla legge in qualsiasi compravendita (art. 1483 c.c.), non è che il venditore, se un terzo rivendica legittimamente il bene, si tiene i soldi e a posto così. [SM=x2584264]

poi "atto di accettazione tacita"? cioè, se è tacita non devi fare niente appunto, già il solo vendergli il bene comporta che tu hai accettato l'eventuale eredità che lo comprende, disponendone uti dominus... che poi manco è appropriato in questo caso, dato che ti arriva per donazione e non per eredità, come hai detto [SM=x3467786] ma anche se la facessi, la quota dei legittimari rimarrebbe rivendicabile.

insomma è un atto a) giuridicamente parlando, improprio, b) superfluo c) inutile
non capisco chi gliel'ha consigliato 'sto complicamento bizantinesco [SM=x3467786]
PedigreeRules!
00giovedì 28 novembre 2013 20:56
Re:
liliripes, 28/11/2013 20:52:


non capisco chi gliel'ha consigliato 'sto complicamento bizantinesco [SM=x3467786]



dx è napoletano [SM=x2584225]

per quando riguarda quello che ho scritto io invece mi basta un meh. [SM=x2584921]
DX-Napoli
00giovedì 28 novembre 2013 21:02
Re:
liliripes, 28/11/2013 20:52:

@pedy: le spese di mantenimento secondo me non possono essere sottratte, anche perché chi le ha fatte non le ha fatte per "arricchire" il defunto e il suo patrimonio, ma per rispondere a un obbligo di legge.

infatti vale anche l'inverso: l'istituto della collazione serve a far rientrare nell'eredità i beni donati dal de cuius a qualcuno degli eredi (per fare le "parti giuste" tra i legittimari), ma non si applica appunto alle spese per il mantenimento e l'istruzione degli stessi perché quelle sono doverose.

il mantenimento è un obbligo e non può essere "pareggiato" con l'asse ereditario insomma, e siccome i discendenti sono chiaramenti indicati come obbligati solo in subordine, i nipoti degeneri possono dire "mantenete la vecchia e noi pigliamo tutta la parte di nostro padre, sucate" [SM=x2584263]

@dx: come detto i legittimari hanno la loro azione se vengono pretermessi: se ho ben capito, questa storiella la stanno facendo gli acquirenti in modo tale che, qualora ne uscisse fuori qualcuno, tu sia chiamato a garantirli contro l'evizione del bene, ovvero nel caso che un legittimario arrivi e glielo tolga.
ma è totalmente superflua come cosa, perché è una garanzia già prevista in generale dalla legge in qualsiasi compravendita (art. 1483 c.c.), non è che il venditore, se un terzo rivendica legittimamente il bene, si tiene i soldi e a posto così. [SM=x2584264]

poi "atto di accettazione tacita"? cioè, se è tacita non devi fare niente appunto, già il solo vendergli il bene comporta che tu hai accettato l'eventuale eredità che lo comprende, disponendone uti dominus... che poi manco è appropriato in questo caso, dato che ti arriva per donazione e non per eredità, come hai detto [SM=x3467786] ma anche se la facessi, la quota dei legittimari rimarrebbe rivendicabile.

insomma è un atto a) giuridicamente parlando, improprio, b) superfluo c) inutile
non capisco chi gliel'ha consigliato 'sto complicamento bizantinesco [SM=x3467786]






me lo ha anticipato l'agente immobiliare dicendomi che alcuni notai lo richiedono (immagino per truffe che si faranno dalle mie parti giocando su sta cosa).
liliripes
00giovedì 28 novembre 2013 22:42
Re: Re:
DX-Napoli, 28/11/2013 21:02:






me lo ha anticipato l'agente immobiliare dicendomi che alcuni notai lo richiedono (immagino per truffe che si faranno dalle mie parti giocando su sta cosa).




ma facilmente è una truffa degli stessi notai che ti mettono in conto anche questa cagata [SM=x2584914]

comunque vabè, giuridicamente parlando è fuffa, in ogni caso non ti cambia niente [SM=x3467786]
DX-Napoli
00venerdì 29 novembre 2013 00:18
Re: Re: Re:
liliripes, 28/11/2013 22:42:




ma facilmente è una truffa degli stessi notai che ti mettono in conto anche questa cagata [SM=x2584914]

comunque vabè, giuridicamente parlando è fuffa, in ogni caso non ti cambia niente [SM=x3467786]





lo sembra anche a me perchè alla fine mi ricordavo che un legittimario pretermesso comunque può far valere i suoi diritti a prescindere fino a un certo tempo.

boh, vedremo che succede, intanto grazie mille. [SM=x3037324]
Giamma V1.0
00venerdì 29 novembre 2013 09:23
Re: Re: Re: Re:
DX-Napoli, 29/11/2013 00:18:





lo sembra anche a me perchè alla fine mi ricordavo che un legittimario pretermesso comunque può far valere i suoi diritti a prescindere fino a un certo tempo.

boh, vedremo che succede, intanto grazie mille. [SM=x3037324]




se non sbaglio l'azione per la lesione della legittima è imprescrittibile. Ma come ti ha detto liliripes non c'entra con la tua donazione, a meno che non arrivi un presunto erede e dimostri che quella donazione di ormai 10 anni fa ha leso la sua quota legittima di eredità. ma la vedo piuttosto ardua.
liliripes
00venerdì 29 novembre 2013 09:53
Re: Re: Re: Re:
DX-Napoli, 29/11/2013 00:18:





lo sembra anche a me perchè alla fine mi ricordavo che un legittimario pretermesso comunque può far valere i suoi diritti a prescindere fino a un certo tempo.

boh, vedremo che succede, intanto grazie mille. [SM=x3037324]



@giamma: si prescrive in 10 anni.

il fatto è proprio questo: che il termine decennale di prescrizione, per l'azione di riduzione intrapresa dal legittimario, decorre dall'accettazione dell'eredità... dunque pensano di fissare questo "paletto" temporale per tutelarsi in futuro... ignorando che in caso di donazione (il caso tuo) il termine stesso decorre automaticamente dall'apertura della successione, perché la lesione del potenziale legittimario c'è già, essendo la donazione già perfezionata.

insomma, se sono in buona fede sono un po' ignorantelli [SM=x2584269]
Zigogol71
00venerdì 29 novembre 2013 10:16
che utente meraviglioso l'avvocato [SM=x2584279]
-RunThePlanet-
00venerdì 29 novembre 2013 10:19
Re: Re:
DX-Napoli, 28/11/2013 21:02:




me lo ha anticipato l'agente immobiliare dicendomi che alcuni notai lo richiedono (immagino per truffe che si faranno dalle mie parti giocando su sta cosa).




Tuo zio ti ha donato la nuda proprietà dell'intero, o solo di una quota?

No, perché nel primo caso non avrebbe proprio senso andare a fare l'accettazione tacita (anche perché l'usufrutto non cade in successione - e quindi non avresti, con riferimento specifico all'immobile, alcuna eredità da accettare - ed in ogni caso sarebbe pure superfluo andarlo a fare, essendo implicito nella tua volontà di vendere). Che alcuni notai la vadano a chiedere, in una situazione simile, mi pare alquanto strano.

Nel secondo caso, invece, le cose cambiano un pochino, bisognerebbe andare a vedere come sono messe le cose. Non che in questo caso diventi necessaria, l'accettazione, ma già potrebbe avere un minimo senso (specie se poi gli acquirenti hanno intenzione di chiedere un mutuo - le banche, quando nella provenienza dell'immobile vedono una donazione o una successione, tendono ad esagerare un pochino con le tutele a loro favore - o se il notaio voglia appunto mettersi ulteriormente al sicuro).

Possibile che l'Agente immobiliare, per tagliare la testa al toro, ti ha detto che dovrà essere fatta comunque perché magari, non essendo ferratissimo in materia di successioni (cosa possibilissima), pensa che non ci siano differenze tra i due casi, oppure ancora può pensare, sbagliando, che l'usufrutto cada in succession), e li, magari, chiedendo di approfondire la questione, e possibilmente andando pure a parlarne col notaio, puoi chiarire il tutto.

E' pure possibile, e questa è una cosa che succede di frequente, che abbia confuso l'Accettazione tacita dell'eredità con la Riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà (che andrebbe comunque volturata, se non lo hai già fatto).
-RunThePlanet-
00venerdì 29 novembre 2013 10:38
Fermo restando che per una eventuale futura azione di riduzione ha già, ancora una volta, risposto bene lili, in quanto si considera sempre il termine di apertura della successione (cioé il giorno della morte di tuo zio). Quindi pure in questo caso si tratterebbe di una azione del tutto superflua, oltre che, ovviamente, del tutto impropria, in quanto l'accettazione di eredità non avrebbe proprio senso di esistere in quanto non hai ereditato nulla, ma hai ricevuto l'immobile in donazione (sempre che, riallacciandomi al post di poco fa, ti abbia donato la n.p. dell'intero).
DX-Napoli
00venerdì 29 novembre 2013 10:49


nuda proprietà dell'intero.

non ho fatto nessuna voltura di riunione della proprietà. forse si riferiva a quello.
liliripes
00venerdì 29 novembre 2013 13:11
vabè, allora devi chiedere la voltura al catasto allegando il certificato di morte dell'usufruttario/donante.

comunque è un altro discorso, non c'entra niente tutta quella pappardella dell'accettazione tacita che come confermato da run è un guazzabuglio inutile e non corretto giuridicamente. [SM=x2584226]
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