Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
La presenza del difensore (contrariamente a quanto si pensi) non sana la questione. L'avvocato penalista "non rappresenta" il proprio cliente come nelle cause civile ma lo "assiste".
Infatti tutto il sistema di notifiche prevede sempre la doppia notifica una all'avvocato una al cliente.
Il cliente può sempre ANNULLARE, se vuole, una richiesta del proprio avvocato. Essendo in gioco la sua libertà, è Lui il vero protagonista, mentre l'avvocato resta quello che è, un consigliere tecnico.
Questo è il meccanismo che ci permette di mantenere la prescrizione anche a processo in corso...
Ma è un sistema unico... Negli altri Paesi il meccanismo è diverso...
La prescrizione è in molti casi più breve delle nostre (si intende per tipologia di reato), ma funziona solo durante il periodo di indagini. Quando viene individuato l'autore del reato e inizia il processo... la prescrizione si blocca ed il processo potrebbe durare pure 20 anni... il fatto è che non durerà mai così tanto ecco perché, a differenza dell'Italia non si sente il bisogno della prescrizione anche durante il processo...
Altri Paesi hanno invece escogitato un doppio meccanismo: un primo termine di prescrizione per le indagini, uno per il primo grado (ovvero per garantire la ragionevole durata il processo di primo grado deve essere completo entro tot anni), un'altro ancora per il secondo... ed inoltre è obbligatoria la presenza dell'imputato, almeno alla prima udienza dove lo stesso potrà dichiarare se intende seguire tutto il processo oppure no...
Processo contumanciale nei diversi ordinamenti
www.sioi.org/Sioi/guarino.pdf
Gli ordinamenti di common law escludono, di regola, la celebrazione dei processi in absentia; il sistema penale vigente in Gran Bretagna non prevede, infatti, il processo in contumacia... Negli U.S.A. il diritto ad essere presente (right to be present) nel processo gode di copertura costituzionale, costituendo un aspetto del “diritto ad un giusto processo” e del “diritto a confrontarsi con i testimoni dell’accusa”Il diritto ad essere presente è tuttavia rinunziabile, ma la rinunzia deve essere, oltre che formulata espressamente, cosciente e volontaria e soggetta ad un controllo da parte del giudice.
- Nel sistema francese occorre preliminarmente distinguere due categorie di reati: i délicts ed i crimes. Per i primi, di minore gravità, può essere pronunciata sentenza di condanna in contumacia (par defaut), ma essa, caratterizzata da effetti processuali estremamente limitati, diviene esecutiva soltanto dopo la sua notifica all’imputato e sempre che questi non presenti opposizione nei termini prescritti. Tale opposizione, che non richiede particolari formalità, produce un effettivo estintivo assoluto, la sentenza si considera tamquam non esset, il giudizio regredisce alla fase anteriore e viene condotto alla cognizione dello stesso organo giudicante. Per i reati più gravi, i crimes, è previsto un procedimento in contumacia (par contumace) che determina una serie di limitazioni al diritto di difesa ma è, altresì, assistito da una forte clausola di salvaguardia dei diritti dell’imputato. È considerato contumace l’imputato che non soltanto si mantiene fisicamente assente dal dibattimento, ma si trova in condizioni di aperta “ribellione alla legge”, essendosi sottratto all’esecuzione di un ordine di comparizione, notificatogli per due volte, personalmente o con sistemi atti a garantirne la conoscenza legale (affissioni al domicilio ed alla casa comunale, seguite da forme di pubblicità su organi di stampa). L’ordinanza che dichiara la contumacia è fonte di forti penalità per l’imputato: da essa, infatti, conseguono il sequestro dei beni, la sospensione dei diritti civili, forme di incapacità relative all’esercizio di azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti; il processo, invece, presenta, da un punto di vista procedurale, connotati di estrema sommarietà, cartolarità (è un giudizio allo stato degli atti, senza audizione di testimoni) e di forti limitazioni al diritto di difesa, in quanto il contumace non ha diritto ad essere assistito e rappresentato da un difensore. Tuttavia la sentenza pronunciata in contumacia è sottoposta ad una condizione risolutiva, costituita dalla presentazione (o cattura) del condannato nel termine di prescrizione- ordinariamente ventennale- della pena. Tale circostanza, nota come “purgazione della contumacia”, determina l’annullamento retroattivo della sentenza e la regressione del giudizio allo status quo ante, con il ripristino di tutte le garanzie procedurali a difesa dell’imputato.
La Corte europea ha peraltro di recente censurato la procedura francese in contumacia laddove non riconosce i diritti fondamentali di difesa dell'imputato...
Nell’ordinamento portoghese, con il nuovo codice del 1987, si è proceduto ad una modifica del giudizio contumaciale, tradizionalmente ispirato al modello francese, valorizzando il principio della personalità della difesa: tranne limitate eccezioni, essenzialmente legate al consenso dell’imputato in caso di suo grave e perdurante impedimento a comparire, il giudizio non può avere luogo senza la sua presenza. Tale sistema si è tuttavia rivelato profondamente insoddisfacente, determinando il blocco dei processi e, conseguentemente un notevole aumento dei casi di prescrizione.
Anche l’ordinamento tedesco tende a valorizzare il principio della personalità della difesa assicurando la presenza dell’imputato attraverso misure coercitive (ordine di cattura); in caso di mancata comparizione dell’imputato il procedimento rimane sospeso, fatta eccezione per le ipotesi in cui si renda necessario procedere all’acquisizione di prove suscettibili di essere disperse o inquinate. Tuttavia è sempre possibile procedere in assenza dell’imputato quando il giudice ritenga che la mancata presenza sia frutto di una precisa strategia processuale intesa a paralizzare il seguito del processo.
Nell’ordinamento spagnolo, infine, si distinguono- come nell’ordinamento francese- procedure più o meno rigorose a seconda della gravità del reato. La regola generale impone la necessaria sospensione del procedimento in assenza dell’imputato, ma esistono ipotesi di giudizio abbreviato in contumacia per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva inferiore ad un anno; anche in tali casi, comunque, l’imputato deve avere ricevuto rituale notifica ed è rappresentata dal proprio difensore. Al di fuori di tali eccezioni, la dichiarazione di contumacia (rebeldìa) determina, dopo il completamento della fase istruttoria, la sospensione del processo.
In Italia il processo contumaciale vale per ogni reato e senza grandi valutazioni da parte del giudice. Si utilizzano dei sistemi formali: si prova a notificare il primo atto del procedimento nel luogo noto di dimora/residenza, oppure in subordine in quello di lavoro... Se non si trova, si può notificare ad un parente convivente o al portiere... fermo restando in questo caso che occorre una raccomandata successiva presso l'abitazione dell'indagato...
Tuttavia se tutti questi sistemi non vanno a buon fine viene redatto un verbale di vane ricerche e l'imputato/indagato viene dichiarato "irreperibile". A questo punto la notifica per lo stesso viene fatta al difensore (d'ufficio o di fiducia) e parte così il processo contumaciale... . Dopo vari interventi della Corte dei diritti dell'Uomo si è giunti al principio per il quale se l'imputato appare dopo la condanna e dichiara di non averne saputo nulla, ha diritto ad impugnare la sentenza di condanna... Il problema però anche così non si risolve... perché se il difendore d'ufficio zelante ha impugnato per Lui in tutte le sedi, l'imputato venutone a conoscenza dopo è stato espropriato definitivamente del Suo diritto a difendersi personalmente nel giudizio...